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Statuto dell'Associazione
Amici di Padre Pedro ONLUS

Art. 1
(Denominazione e sede)

  1. E' costituita l’associazione di volontariato, denominata: "Amici di Padre Pedro – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale". L’Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata "Amici di Padre Pedro – ONLUS".
  2. L’Associazione ha sede in Roma, via dei Prefetti 36, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Comitato Direttivo. Il trasferimento della sede legale dovrà essere deliberato dall’Assemblea straordinaria.

Art. 2
(Statuto e regolamento)

  1. L'associazione di volontariato " Amici di Padre Pedro – ONLUS" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 delle leggi regionali, statali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
  2. L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente.

Art. 3
(Efficacia dello statuto)

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 460/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.
  2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell’associazione stessa.

Art. 4
(Modificazione dello statuto)

  1. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea, appositamente convocata come ai successivi articoli 14, 15 e 16 del presente Statuto.

Art. 5
(Interpretazione dello statuto)

  1. Lo Statuto e' interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 6
(Finalità)

  1. L'associazione di volontariato " Amici di Padre Pedro – ONLUS" persegue il fine della solidarietà sociale ed umanitaria, nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, della beneficenza, della formazione, dell’istruzione e della tutela dei diritti civili. In particolare, ha come scopo:
    1. la sensibilizzazione ai grandi problemi della fame, della sete, del sottosviluppo, della carenza di assistenza sanitaria, della povertà ed emarginazione, sia lontane che vicine;
    2. l'aiuto concreto a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, che, in qualsiasi parte del mondo, abbisognano di sostegno economico, morale e sociale;
    3. il concreto sostegno ad iniziative e progetti di supporto e protezione dell’infanzia, al fine di tutelare i diritti dei bambini sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, novembre 1989, ratificata dall’Italia, con legge 27 maggio 1991, n. 176).
  2. L'Associazione è estranea a qualsiasi implicazione di ordine politico, partitico, confessionale o razziale, e non ha scopo di lucro.

Art. 7
(Attività)

  1. L'Associazione svolge le sue attività prevalentemente nella Provincia di Roma e intende operare anche nel resto d’Italia e in ogni parte del Mondo.
  2. L'Associazione oltre ad operare in proprio può cooperare con altre istituzioni o gruppi ispirati a principi analoghi a quelli della stessa Associazione, per portare a compimento progetti concreti nei campi dell'emergenza e dello sviluppo.
  3. L’Associazione attua il suo programma:
    1. sviluppando il valore sociale e la funzione del volontariato attraverso la promozione, la gestione e il coordinamento di iniziative dirette a sensibilizzare la società italiana e quella di ogni altro Paese, verso questa forma di solidarietà;
    2. coinvolgendo il tessuto sociale in una più approfondita conoscenza delle problematiche dei Paesi in via di sviluppo, con particolare riferimento alle tematiche dell’infanzia, della povertà, dell’emergenza sanitaria, della disoccupazione, e nella ricerca di concrete forme di appoggio da realizzare a sostegno degli stessi;
    3. realizzando attività di divulgazione ed incontri all'interno delle scuole di ogni ordine e grado sull’integrazione culturale e sociale di bambini e adulti di diverse etnie, allo scopo di favorire l’incontro fra culture diverse, proponendole come risorse per il singolo e per la comunità;
    4. avviando e sostenendo economicamente, fino alla completa autogestione, progetti educativi e strutture di accoglienza che, in zone ad alta povertà nel mondo, abbiano quali obiettivi specifici:
      • la scolarizzazione dei minori e l’avviamento professionale degli adolescenti;
      • il supporto alimentare ai soggetti che versino in condizione di assoluta indigenza;
      • il sostegno a progetti per la costruzione di alloggi in favore di soggetti senza fissa dimora;
      • la socializzazione dei bambini e la partecipazione degli stessi ad attività di carattere ricreativo, ludico, sportivo;
      • l’accoglienza e il sostegno a soggetti in stato di deprivazione e abbandono, con particolare attenzione per le donne e i bambini;
      • il coinvolgimento delle popolazioni locali in iniziative di sensibilizzazione alle problematiche dell’abuso di alcool e di droghe, ai problemi dell’infanzia e in programmi di auto – aiuto, in vista di una più autentica e matura crescita personale e comunitaria e del raggiungimento di adeguati livelli di autonomia;
    1. individuando soggetti locali, singoli o Enti, a cui affidare, in collaborazione con l’Associazione, la diretta gestione delle strutture e dei microprogetti che l’Associazione stessa ha contribuito a realizzare, fornendo, ove necessaria, un’adeguata formazione e sempre riservandosi il diritto di individuare, in base a criteri di necessità economica, i soggetti destinatari degli interventi di sostegno;
    2. divulgando la conoscenza dei progetti realizzati, allo scopo di informare l’opinione pubblica sulle condizioni di vita tipiche delle realtà in cui l’Associazione interviene;
    3. collaborando, ove possibile, con altri Enti ed organizzazioni presenti sul territorio che condividano i medesimi obiettivi;
    4. fornendo adeguate informazioni e preparazione a coloro che vogliano apportare il proprio personale contributo alla riuscita dei progetti;
    5. realizzando qualsiasi altra attività o intervento ritenuti utili o opportuni per il raggiungimento degli obiettivi statutari.
  1. Per il raggiungimento degli scopi associativi, ed in via strettamente strumentale e non prevalente rispetto all’oggetto sociale, l’Associazione potrà:
    1. reperire i mezzi finanziari necessari per il perseguimento degli scopi sociali anche mediante pubbliche sottoscrizioni, donazioni e iniziative di raccolta fondi;
    2. patrocinare, promuovere, organizzare e gestire iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività e servizi a carattere artistico, culturale, ludico, formativo e di orientamento, conferenze, convegni, mostre, spettacoli, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili o convenzionandosi con enti pubblici o privati;
    3. collaborare con istituzioni, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative, associazioni ed enti, sia a livello nazionale che internazionale, per le finalità sopra enunciate;
    4. curare l’aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in corso.
  2. L’Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività strettamente connesse e/o integrative di quelle statutarie, nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 460/97 e comunque sempre in misura non prevalente rispetto alle stesse.
  3. Tutte le attività saranno svolte senza alcuna discriminazione razziale, religiosa, politica o sociale, anche in eventuale coordinamento o convenzione con altri organismi pubblici o privati.
  4. Tutti i soci saranno adeguatamente coinvolti e documentati anche attraverso l'eventuale pubblicazione di un Notiziario apposito; tutti potranno collaborare in base alle capacità ed attitudini personali nonché in base alle proprie disponibilità economiche.
  5. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, e in particolare da eventuali beneficiari, diretti e indiretti, delle attività dell’Associazione.
  6. Ai soci possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
  7. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
  8. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse marginali o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art. 8
(Natura dell’associazione)

  1. L’Associazione non ha fini di lucro e destina alla promozione delle proprie finalità i proventi derivanti da eventuali attività di carattere commerciale connesse con le proprie attività istituzionali.
  2. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
  3. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione dell’attività istituzionale, ovvero delle attività ad essa direttamente connesse nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 460/97.


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© Amici di Padre Pedro - 2008